L’avvocato italiano in Germania

L’avvocato italiano in Germania
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La disciplina dell’esercizio transazionale della professione di avvocato è fortemente influenzata dal diritto comunitario e molti avvocati che hanno ottenuto la laurea in giurisprudenza nel proprio paese di origine per poter concretizzare la propria professione all’estero si trovano quindi a rapportarsi come primo step con tutti quei provvedimenti legislativi comunitari creati a tal proposito.
Andando nello specifico la Comunità Europea a partire dal 1988 ha varato due direttive che prendono rispettivamente il nome di:

  • Direttiva dei Diplomi, cioè un diritto di stabilimento degli avvocati che auspica ad una necessità di un tirocinio o di una prova attitudinale per conseguire poi il titolo di avvocato anche nel paese ospitante.
  • Direttiva di Stabilimento, successiva rispetto alla prima, dove si afferma che per poter svolgere l’avvocatura in un paese della comunità europea sia sufficiente un’esperienza professionale di tre anni.

Ogni stato successivamente si è preoccupato di implementare tale regolamentazione, adeguandola al proprio contesto giuridico e sociale.
La Germania ha deciso di regolamentare l’intera materia con una legge quadro, denominata “ legge di attuazione delle direttive della Comunità Europea in materia di professione di avvocato “, inserendo poi anche un apposito regolamento attuativo che determina nello specifico la prova attitudinale.

Gli avvocati comunitari che intendono essere ammessi all’avvocatura in Germania dovranno quindi sostenere una prova attitudinale.
L’art.4 della Direttiva Diplomi prevede che lo stato membro ospitante può esigere dal richiedente il compimento di un tirocinio di adattamento per un periodo massimo di tre anni o che si sottoponga ad una prova attitudinale quando la formazione ricevuta verte su una materia sostanzialmente diversa da quelle contemplate invece nel proprio diploma.

Il legislatore tedesco davanti a queste due ipotesi ha preferito scegliere inizialmente per la prova attitudinale, data la complessità del proprio sistema giuridico e distaccandosi largamente per alcuni aspetti da quello degli altri stati dell’Unione.
Per questi vari aspetti sarà necessario imporre all’avvocato proveniente dall’estero una prova che permetta poi di verificare se il suo livello di competenza giuridica sia sufficiente ed idonea. L’esame serve in primis ad evitare errori futuri o prestazioni insufficienti davanti ai vari casi di legge.

La legge tedesca stabilisce che la prova attitudinale è aperta a tutti i cittadini dell’Unione Europea, sarà necessario aver concluso il proprio percorso di studi nel paese di origine, aver portato a termine il periodo di pratica professionale e aver anche superato l’esame di abilitazione.
Per prova attitudinale si intende un esame riguardante le conoscenze professionali, che quindi sarà in grado di valutare le capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato la professione di avvocato.

Oggetto di esame saranno tutte quelle materie che rientrano nella formazione di un giurista tedesco, inserendo poi anche la parte della deontologia forense.
A tal proposito sarà necessario parlare di un eventuale eccezione che potrà verificarsi nel momento in cui il richiedente abbia già tali competenze, date da un bagaglio di esperienze nel campo, quindi egli sarà esentato dalla prova attitudinale in tutto o in parte. Un esempio a riguardo potrebbe essere quello di un avvocato italiano che viene assunto in uno studio internazionale con sede in Germania; l’esonero andrà richiesto rispettivamente dal candidato con una proprio domanda che dovrà allegare tutta la documentazione necessaria che servirà ad attestare in concreto tale condizione.

La prova attitudinale è gestita dall’ufficio per gli Esami, si svolgerà dinnanzi una commissione con almeno tre membri di cui minimo due avvocati, in caso di parità di voti nella decisione finale allora avrà prevalenza il voto del presidente .
La gestione e l ‘organizzazione della prova sarà di competenza autonoma di ogni Länder, che si preoccuperanno di istituire i vari uffici che poi disciplineranno in concreto lo svolgimento dell’esame.

La presentazione della domanda di ammissione andrà fatta presso ogni ufficio a ciò competente con allegato rispettivamente: curriculum vitae scritto a mano, la legittimazione del titolo di avvocato del paese di origine, documento di cittadinanza, attestato del periodo di formazione tirocinante,elenco di due materie a scelta del candidato su cui sostenere la prova, il tutto formulato in lingua tedesca.

Secondo la regolamentazione tedesca le materie che saranno obbligatoriamente presenti nell’esame saranno il diritto civile, comprendendo quindi la parte generale del rispettivo codice, diritto delle obbligazioni, diritto di proprietà, diritto processuale ed infine diritto dell’esecuzione forzata e dell insolvenza.
Ogni candidato dovrà svolgere una prova scritta ed una orale in lingua tedesca, la prima parte quindi avrà le materie “ obbligatorie” e due materia a scelta del richiedente. Successivamente si verrà poi ammessi alla prova orale solo con un esito positivo di quella scritta.
Parlando della prova orale, essa consisterà in una breve presentazione (Kurzvortrag) e poi un colloquio che avrà ad oggetto aspetti della deontologia forense più una materia a scelta.
La commissione d’esame deciderà a maggioranza di voti e in caso di esito negativo della prova potranno eventualmente essere sollevate contestazioni da parte del candidato, entro un mese dal ricevimento dei risultati. L’esame potrà essere ripetuto al massimo due volte.
Attualmente in Germania il numero dei candidati per la prova attitudinale è diminuito drasticamente ed oggi il conseguimento del titolo avviene per la maggior parte attraverso un periodo di formazione, tramite lo svolgimento vero e proprio dell’avvocatura in territorio tedesco. Tale meccanismo risulta logicamente più snello, andando anche incontro ad esigenze che si muovono di pari passo tra il mondo del lavoro, quello della formazione e dell’apprendimento della materia.

Autore: Roberta Rosignoli

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Roberta Rosignoli

Ciao a tutti, sono Roberta Rosignoli, ho ventisei anni e la mia terra d’origine è l’Umbria.
 Sono qui a Berlino ormai da quasi quattro anni e purtroppo o per fortuna sono letteralmente innamorata di questa città.
 Da qualche mese mi sono laureata in Giurisprudenza all’Università di Perugia, è stata dura ma la soddisfazione finale di esserci risciuta pur vivendo qui è stata altrettanto grande. Mi piace mettermi in gioco, vivere e conoscere nuove realtà e diversi ambiti professionali.
 Durante il mio percorso di studi non ho mai abbandonato la mia passione per la creatività, il disegno e l ‘arte, che grazie anche a Berlino ho potuto sempre più, quotidianamente, assaporarne la bellezza e il piacere della realizzazione di essa. 
Con questa nuova avventura del Magazine Berlinitaly vorrei mettere in campo tutte questi lati del mio carattere che se pur diversi, spero saranno capaci di creare un giusto mix di spunti informativi , interessanti e accattivanti per il tutto il popolo italo-berlinese e non solo.

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1 Comment

  1. Marina Carlino

    Mi perdoni, quindi se non si ha superato l’esame da avvocato in Italia, con iscrizione all’albo, in Germania non si può richiedere di esercitare, ho capito bene?

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